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Certificazione medica per attività amatoriale - precisazione

In relazione al comunicato relativo alla certificazione medica per l’attività amatoriale e, in particolare, riguardo all’ultima frase pubblicata in cui si dice che l’obbligo di certificazione permane per i tesserati atleti e per i tesserati non agonisti, si precisa che i tesserati non agonisti non sono i tesserati soci, bensì coloro che svolgono attività non agonistica, regolamentata dalla Federazione.

Si ricorda inoltre che i tesserati non agonisti sono catalogati dall’art. 78 del Regolamento organico, e che essi svolgono appunto l’attività non agonistica, come previsto dall’art. 2 del Regolamento sanitario. Fra questi vi sono tutti i ragazzi delle scuole SAT.

In sostanza:

i tesserati atleti debbono presentare al proprio circolo il certificato del medico sportivo;

i tesserati non agonisti debbono presentare al circolo il certificato di idoneità alla pratica del tennis non agonistico (redatto dal medico di base o dal medico sportivo);

i tesserati soci non devono presentare alcun certificato (ed erano quelli ai quali il decreto che era stato promulgato e poi abrogato imponeva il deposito di certificazione medica come per i tesserati non agonisti).

L’art. 2 del Decreto Ministeriale 24.4.2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 luglio
2013 n. 169, ha imposto l’obbligo di sottoporsi a controlli medici periodici al fine di ottenere la certificazione medica all’idoneità all’attività ludico-motoria anche per i soggetti che non siano tesserati per le Federazioni sportive nazionali ma che svolgano attività ludico-motoria non occasionale ed in contesti organizzati (cioè in impianti sportivi organizzati).
In sostanza tutti coloro che giocano a tennis con una certa frequenza presso i circoli, in base a tale norma sono tenuti a dotarsi di certificazione medica rilasciata dal medico di base, che rileva la pressione arteriosa e, in certi casi, l’elettrocardiogramma a riposo.
Nell’ambito della conversione in legge del decreto legge 21.6.2013 n. 69, l’art. 42 bis, in vigore dal 21 agosto 2013, ha soppresso l’obbligo di certificazione per l’attività ludicomotoria e amatoriale “al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la
pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio Sanitario Nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni”.
Pertanto l’obbligo di certificazione per l’attività sopra descritta non è più
necessaria.
Rimane invece l’obbligo di certificazione sia per i tesserati atleti, sia per coloro che
svolgono attività non agonistica, che devono ottenere il certificato dal medico o dal pediatra
di base.

Autore
Stefano Sembenotti
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